Art. 40.
(Modifica all'articolo 644 del codice di procedura penale).

      1. Al comma 1 dell'articolo 644 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il diritto alla riparazione spetta, in caso di persona unita da un patto civile di solidarietà, al contraente superstite, purché non si sia verificata una causa di scioglimento del medesimo patto precedente alla morte».